Voto assistito
Gli elettori fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani e affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono votare con l’assistenza di un accompagnatore liberamente scelto purché iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica.
Per votare con l’accompagnatore deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
a) che l’impedimento fisico sia evidente;
b) che sulla tessera elettorale sia apposto il timbro con la dicitura “AVD”;
c) che l’elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall’INPS, e, in precedenza dal Ministero dell’Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili – recante, oltre quella della categoria “ciechi civili”, anche l’indicazione di uno dei seguenti codici: 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 06 - 07;
d) che l’elettore esibisca un certificato medico rilasciato dal servizio Igiene Pubblica dell’AUSL.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.
Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore verrà apposta l’annotazione contenente le generalità dell’accompagnato, la data della votazione e la sigla del presidente del seggio.