
Assegno di maternità
L'assegno viene concesso per la nascita di un figlio/a alle madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità o che ne beneficiano in misura ridotta rispetto all'importo del presente assegno.
L'assegno viene concesso anche in caso di affidamento preadottivo o di adozione.
L'assegno è concesso anche alle cittadine non appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea, in possesso dello status di rifugiata politica o di protezione sussidiaria.
Chi può farne richiesta
Possono farne richiesta tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana (o di un altro Stato dell'Unione Europea) o cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e possesso della carta di soggiorno/permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- residenza in uno dei Comuni dell'Unione
- non beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente per la stessa nascita o beneficiarne in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno
- attestazione ISEE rilasciata per prestazioni relative ai minorenni, in corso di validità con valore non superiore a 17. 416,66 euro.
Altre Notizie
L'assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'intero anno 2022, se spettante nella misura intera, è pari a a 1.773,65 euro, è erogato dall’INPS in unica soluzione .