Sito Ufficiale del Comune di Solarolo

Salta ai contenuti
 
Comune di Solarolo
Comune di Solarolo
 
Sei in: Home - Il Comune - Guida ai servizi - Servizi Demogra... - Separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile  
Il Comune
 
 
30/10/2015

Separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

 

Referente   Stato Civile   PIERI FEDERICA
Telefono 0546 618454
Fax 0546 618458
E-mail pierif@comune.solarolo.ra.it
giorni/orari  Lun  Mart  Giov e  Ven  09,00 - 13,00
SEDE:  Piazza Gonzaga n 1

Il Nuovo  decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto due nuove possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio consensualmente ,  senza ricorrere al Tribunale:

1) Accordo di separazione personale o di divorzio e modifica delle condizioni davanti all'Ufficiale di Stato Civile;Art  12
2)  Convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocato.Art 6

 È necessario precisare che si tratta sempre di separazione e/o divorzio consensuali (ovvero solo se le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti ) .

 DOCUMENTI DA PRESENTARE E TEMPISTICHE:

 -Carta di identita’ di entrambe le parti

-Per il divorzio sentenza di separazione passata in giudicato da almeno 12 mesi per separazione giudiziale, almeno 6 mesi per separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale, oppure copia ddell’accordo di separazione di cui Art 6.

-Per la modifica delle condizione copia del precedente accordo

1)Art 12 SEPARAZIONE PERSONALE, DIVORZIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE
Condizioni
Si può ricorrere a tale modalità semplificata solo se ricorrono le seguenti condizioni:

-non vi siano figli minori;

-non vi siano figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;

-non vi siano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

-l'accordo non contenga disposizioni di trasferimento patrimoniale ne clausole avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale come ad esempio l’uso della casa coniugale .Puo’ invece contenere obbligazioni al pagamento periodico relativo all’assegno di mantenimento, sul quale le parti dovranno essere d’accordo e il comune si limita a recepire quanto concordato senza entrare nel merito.

Dove
Competente a ricevere l’accordo è il Comune:

-di iscrizione dell’atto di matrimonio civile (luogo in cui il matrimonio è stato celebrato);

-di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato -all’estero tra due cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero;

-di residenza di almeno uno dei coniugi.

PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

I coniugi che intendono separarsi o divorziare devono presentarsi personalmente e congiuntamente a tre appuntamenti,  l’assistenza dell’avvocato è facoltativa:

-prenotare un primo appuntamento   con l'Ufficiale di Stato Civile del Comune al seguente numero di telefono 0546 618454;

-presentarsi all’appuntamento  per compilare l'apposito modello  di avvio del procedimento con la copia della sentenza di separazione rilasciata dal Tribunale con tutti gli estremi delle Registrazioni

- Il comune reperisce la documentazione necessaria e contatta il cittadino per la sottoscrizione dell'accordo di separazione o divorzio alle condizioni fra loro concordate;

- comparire nuovamente  e tassarivamente per la conferma dell’accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile nella data fissata in sede di primo accordo/(non puo’ essere  prima di un mese dalla stipula dell'accordo di separazione o divorzio e oltre 3 mesi dallo stesso)  La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sottoscrizione del primo accordo. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo.

PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZINE O DIVORZIO
Le parti possono procedere davanti all'Ufficiale di Stato Civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.
Anche in questo caso le parti dovranno presentare un'apposita dichiarazione , e presentarsi personalmente alla data concordata, con l'assistenza facoltativa di un legale, per sottoscrivere l'accordo modificativo.
Il procedimento è analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio e valgono gli stessi limiti e condizioni, ma non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell'accordo, il quale è dunque immediatamente  efficace
Costi
Il costo del procedimento di separazione, di divorzio e/o di modifica degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio è di € 16,00 i quali dovranno essere versati direttamente all'Ufficiale di Stato Civile al momento della redazione dell'accordo come stabilito con Delibera n 110 del 18-12-2014. 

  2) Art 6 CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DAVANTI ALL'AVVOCATO
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità, per i coniugi o gli ex coniugi, di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per ciascuna parte, al fine di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi a un avvocato, per la verifica dei presupposti di legge e per gli adempimenti previsti.
L’accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Procedimento:
Competenti a ricevere l'accordo sono gli avvocati delle parti, almeno uno per ogni coniuge.
Ciascuno degli avvocati deve inviare entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile la copia autentica dell'accordo, munita del nullaosta della Procura ovvero dell'autorizzazione.
L'invio all'Ufficio Stato Civile del Comune di Solarolo può avvenire con una delle seguenti modalità:

-posta elettronica certificata (documento con firma digitale) al seguente indirizzo:

comunedi solarolo@legalmail.it

-raccomandata con avviso di ricevimento a: Comune di Solarolo Piazza Gonzaga n 1 48027 Solarolo Ra;

-consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.